Il TAR dell'Emilia Romagna si esprime in merito alle competenze professionali di architetti ed ingegneri
La sentenza riguarda il caso di un architetto che riceve un incarico per la direzione lavori per la realizzazione di una strada da parte di un Comune.
Il ricorso è presentato dall'Ordine degli Ingegneri, che contesta la competenza specifica. Il TAR con la sentenza n. 389 del 9 novembre 2011 accoglie il ricorso, condanna il Comune e stabilisce, richiamando il Regio Decreto n. 2537/1925 (art. 51 e 52, confermati anche dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 129/1992), che si riserva "alla competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali".
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