fonte: filodiritto.it
Una guida completa e sintetica in materia di pagamenti e versamenti
1. Cenni generali
L’art.25, comma 5, primo periodo della Legge n.133/99 (come modificata dall’art.37, comma 2, della Legge n.342/00) stabilisce che ”i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (attuali 516,46 euro: ndAA), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze…”.
Con la consapevolezza che non trattasi di una norma c.d. in bianco, atteso che ”l'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Come appare immediatamente percepibile, questa norma ha una chiara finalità antielusiva, essendo posta a contrasto del fenomeno evasivo, sia sotto il profilo squisitamente fiscale che sotto quello contributivo.
Conseguentemente, in questa sede sarà brevemente analizzata la norma, onde fornire una serie di indicazioni utili agli operatori dello sport dilettantistico ed ai soggetti economici che con questi si interfacciano.
2. Requisiti soggettivi
La disciplina in parola si applica, come visto, a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dalla forma giuridica (rientrandovi sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute, sia le società di capitali che quelle cooperative) o dalla opzione per l’applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91.
Peraltro, atteso che la norma in esame fa espresso riferimento anche agli “enti” sportivi dilettantistici, chi scrive ritiene che la stessa sia applicabile anche alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Associate (DA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
3. Requisiti oggettivi
Dal punto di vista squisitamente oggettivo, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro, tra le quali ricordiamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Per le somme complessivamente inferiori all’importo massimo previsto (516,46 euro), non sono previste particolari modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti, fermo restando l’obbligo – ovviamente – di conservare la relativa documentazione. In tale previsione rientra, a parere di chi scrive, anche l’ipotesi di pagamento rateizzato delle quote associative annuali, qualora le singole rate non superino l’importo normativamente previsto.
4. Effettuazione di pagamenti/versamenti: modalità concrete
Come si legge nella norma in esame, i versamenti ed i pagamenti devono essere effettuati ”tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.
In altre parole, i pagamenti e versamenti di importi superiori a 516,46 euro devono necessariamente essere effettuati tramite, indifferentemente:
In questa sede è appena il caso di ricordare che, sulla scorta delle vigenti disposizioni antiriciclaggio introdotte dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.231/07, l’apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni è sempre obbligatoria in caso di importi pari o superiori a 12.500 euro.
5. Quadro sanzionatorio
Come anticipato all’inizio di questo breve studio, la previsione legislativa in esame non rappresenta norma c.d. in bianco, atteso che l’art.25, comma 5, Legge n.133/99 introduce ben due tipologie sanzionatorie per le violazioni all’obbligo di utilizzare modalità di pagamenti/versamenti tali da consentire all’amministrazione finanziaria efficaci controlli.
Le sanzioni applicabili sono sostanzialmente due, una di tipo diretto ed una di tipo indiretto, ma non meno incisiva e dai potenziali effetti “devastanti”, soprattutto nel caso di ASD/SSD di dimensioni più piccole.
Andiamo con ordine.
L’inosservanza degli obblighi richiamati prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall’art.11 D.Lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Ma la sanzione certo più “grave” è quella indiretta, nel senso che il sodalizio sportivo dilettantistico che non rispetta la disciplina esaminata in questa sede decade dalle agevolazioni previste dalla Legge n.398/91.
6. Considerazioni finali
Per concludere questo breve esame, chi scrive ritiene necessario ed opportuno evidenziare come, anche in questo caso, il Legislatore abbia cercato di contemperare le esigenze del mondo associativo sportivo dilettantistico, che tanto fa per la crescita del Paese, con le esigenze di tutela erariale tipiche del quotidiano operato dell’Amministrazione finanziaria.
Conseguentemente, prima di effettuare ovvero di accettare un pagamento, l’ASD/SSD dovrà accertare l’importo dello stesso, onde procedere – in caso di superamento del limite massimo di 516,46 euro – secondo le modalità richiamate ed esaminate nel corso del presente studio.
Dott. Massimiliano Giua
Dott. Pietro Accardi
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