fonte: BibLus-Net
La tracciabilità dei pagamenti dovrà essere accertata solo per quei contratti stipulati dal 7 settembre 2010 in poi
Le nuove disposizioni per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti, approvate con la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, sono in vigore dal 7 settembre 2010.
In base all’art. 3 della nuova norma i flussi finanziari di chi partecipa alle gare di appalto devono essere tracciabili, cioè tutti i pagamenti dovranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario o postale, attraverso conti correnti dedicati.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che tali disposizioni devono essere applicate solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. 136/2010 (cioè dopo il 7 settembre 2010), escludendo i contratti già in essere.
Nella nota del 9 settembre del Viminale diramata ai Prefetti, infatti, si legge: “L’ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata”.
L’indicazione fornita dal Ministero consente alle Stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti relativi ai rapporti contrattuali in corso secondo le modalità convenute, evitando il rischio di un blocco generalizzato dei pagamenti.
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