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DL Sviluppo, salta la norma sulle concessioni demaniali

Tra le novità principali della versione definitiva del documento, lo stralcio delle norme che consentivano diritti di superficie ventennali sulle zone costiere. Confermate invece gran parte delle disposizioni in ambito i appalti e costruzioni private.

Vediamo in sintesi le modifiche e le conferme della versione definitiva del DL Sviluppo:

 
Spiagge
Il maxiemendamento del Governo sopprime i primi tre commi dell’articolo 3. In materia di concessioni e diritti di superficie sugli arenili, resta quindi in vigore la disciplina precedente.

Nelle aree costiere, non sarà quindi possibile neanche la realizzazione di interventi edilizi in diritto di superficie.
 
Allo stesso tempo, i distretti turistici in area demaniale dovranno essere delimitati dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i Comuni e l’Agenzia del Demanio.
 
Semplificazioni in edilizia
Confermato lo snellimento delle procedure per l’ottenimento del permesso di costruire con silenzio assenso, tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Passa anche il nuovo Piano Casa, definito Piano Città, in base al quale le Regioni dovrebbero approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. Le disposizioni regionali dovrebbero quindi premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica. Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20%, quelli sugli edifici a destinazione diversa usufruiscono invece del 10%.

Dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Per le verifiche ex-post si passa da 60 a 30 giorni.

Con la votazione della fiducia, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare, non costituiranno più una difformità dal titolo abilitativo.

Appalti
Inglobata nel maxiemendamento la proposta di non ammettere ribassi del costo del lavoro. Le offerte dovranno infatti essere valutate al netto delle spese per il costo del personale.

L’estensione al socio unico e al socio di maggioranza delle cause di esclusione per le misure di prevenzione e condanna penale si applica solo se i soci sono persone fisiche.
 
Come proposto in fase di presentazione degli emendamenti, per non creare sovrapposizioni con le norme precedenti, è stato eliminato il comma che prevede l’esclusione in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
 
Confermata anche l’inderogabilità dei minimi tariffari spettanti alle Soa per le attività di attestazione e qualificazione.

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