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Dall’Agenzia delle Entrate le modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche per beneficiare del 5 per mille per il 2010 | Fisco
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Dall’Agenzia delle Entrate le modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche per beneficiare del 5 per mille per il 2010

fonte: Agenzia delle Entrate

 

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato il 23 aprile 2010, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

 

 

 

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

 

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf.

L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.

 

Attenzione: sono tenuti a proporre domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006, 2007 e 2009 ovvero che erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per l’anno 2008.

 

L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell’elenco aggiornato.

 

Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno - entro il 30 giugno 2010 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

 

Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

 

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

 

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.

 

leggi l'articolo in versione originale alla pagina http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2010/

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