Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illeggittimità di una legge della Regione Calabria.
Fa sicuramente un certo effetto sapere che il ricorrente, in questa causa, è il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato. Il ricorso, depositato il 4 febbraio 2011, è relativo alla legge regionale Calabria n.28 del 22 novembre 2010 (Norme in materia di sport).
in particolare, si chiede venga riconosciuta l'illeggittimità degli articoli 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, 2 comma 1, lettere a) e b) che trattano delle figure professionali operanti all'interno degli impianti sportivi.
La legge impugnata reca un’articolata disciplina dello sport e delle attività sportive sul territorio regionale, includendo in tale ambito un intervento relativo a figure professionali operanti in tale settore.
In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera m), stabilisce che la Regione istituisce gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo.
L’art. 11, comma 5, individua nominativamente tali figure nelle seguenti: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) dirigenti sportivi; c) esperti gestori di impianti sportivi; d) istruttori qualificati; e) tecnici federali; f) assistenti o operatori specializzati; g) atleti e praticanti; h) fisioterapisti e massaggiatori; i) altre figure tecnico-sportive. Sempre l’art. 11, comma 6, prevede che l’iscrizione agli albi necessiti di un titolo professionale rilasciato previo espletamento di uno specifico corso, mentre il comma 7 regola l’aggiornamento degli albi.
Infine, l’art. 17, comma 1, lettere a) e b), attribuisce alla Giunta regionale il potere sia di definire con regolamento i profili professionali, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, sia di costituire i relativi albi.
A giudizio del ricorrente, tali poteri spettano esclusivamente allo Stato e non possono essere delegati alle Regioni. La questione è annosa. Più volte le Regioni hanno tentato, in diversi settori lavorativi, di introdurre figure professionali nuove, con i relativi percorsi di formazione e sempre la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittime le norme relative. Il perchè ancora oggi le Regioni insistano su questa strada è difficile da comprendere.
Anche in questo caso specifico, infatti, la Corte Costituzionale stabilisce che:
In particolare, non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006). Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).
Nel caso di specie, le disposizioni impugnate sono incorse in tutti questi profili di invasione della competenza statale: l’art. 11, comma 5, contiene un elenco di professioni sportive, anche ignote, in quanto tali, alla legge nazionale (cariche nelle associazioni sportive dilettantistiche; dirigenti sportivi; esperti gestori di impianti sportivi; istruttori qualificati; tecnici federali; assistenti o operatori specializzati; atleti e praticanti; altre figure tecnico-sportive): l’incompiutezza della descrizione normativa rende, poi, obbligato il ricorso ad un atto della Giunta, al fine di definirne in forma sufficientemente analitica gli elementi costitutivi.
Nel contempo, l’albo professionale non svolge una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento di professioni già riconosciute dalla legge statale, come è invece consentito disporre da parte della legge regionale (sentenza n. 271 del 2009), ma, all’esito di un percorso formativo cui è subordinata l’iscrizione, assume una particolare capacità selettiva ed individuatrice delle professioni, che ne tradisce l’illegittimità costituzionale, «anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell’esercizio della attività da esso contemplata» (sentenze n. 93 del 2008, n. 132 del 2010, n. 138 del 2009).
L’introduzione dell’albo, inoltre, diviene indice sintomatico (sentenza n. 93 del 2008) dell’illegittimità dell’intervento normativo regionale, anche con riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori, indicate dall’art. 11, comma 5, lettera h), ma oggetto di normazione da parte della stessa legge dello Stato.
Quanto ai fisioterapisti, non è consentito alla legge regionale, a fronte di un profilo compiutamente descritto dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), sulla base dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), conferire una particolare specificità al fisioterapista sportivo, giungendo a richiedere a tal fine il conseguimento di un titolo rilasciato da enti pubblici o istituzioni sportive abilitate, in potenziale contrasto con le competenze attribuite sul punto al Ministro dell’università e della ricerca scientifica (art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992).
Analogamente, la normativa statale si è limitata ad istituire l’albo dei massaggiatori privi della vista (art. 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686, recante norme sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), senza conferire invece ai massaggiatori sportivi alcuna posizione differenziata, rispetto a quanto previsto in via generale, e con riguardo anche al titolo di studio necessario, dalla legge 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi) (sentenze n. 179 del 2008, n. 449 del 2006, n. 319 del 2005).
La ovvia conclusione è la dichiarazione di illegittimità di tali norme.
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