La Corte di Giustizia si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione di articoli riguardanti taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, proposta dall'autorità giudiziaria tedesca in merito alle controversie insorte tra un consumatore, il venditore e il produttore di mattonelle risultate viziate da ombrature visibili ad occhio nudo.
In particolare, le domande proposte sono le seguenti:
«1) Se le disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare il rimedio preteso dal consumatore, segnatamente, qualora esso gli imponga costi irragionevoli (assolutamente sproporzionati) tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità e dell’entità del difetto di conformità.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative alla rimozione del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore lo aveva installato, conformemente alla sua natura ed all’uso previsto».
Secondo la Corte di Giustizia:
1) L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.
2) L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.
| < Prec. | Successivo > |
|---|
Si terrà dal 14 al 16 novembre 2012 a BARI, presso il Best Western Hotel HR
Le "istruzioni per l'uso" delle nuove regole spiegate in modo semplice e chiaro. Un inizio della fine della burocrazia?
ISPRA e ARPA hanno realizzato le "Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti Cancerogeni e Mutageni".
da www.puntosicuro.it gli atti del Convegno di Corvara (BZ)
Convegno promosso da AGORACQUA Associazione Piscine - Castelnuovo del Garda (VR) - Park Hotel - 12 ottobre 2012