Circolare n. 2 dello scorso 11 marzo 2008 che il Dipartimento della Funzione Pubblica Limitare le collaborazioni esterne della pubblica amministrazione alle attività altamente qualificate. Questo è quanto emerge dalla Circolare n. 2 dello scorso 11 marzo 2008 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che interessa quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con la Circolare n. 2 il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008. In particolare le pubbliche amministrazioni potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, ad eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la mancata pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.
In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
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16 giugno 2008 - da studiocataldi.it La Terza Sezione bis del TAR del Lazio (Sentenza n. 5113/2008) ha stabilito che i documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente. Con questa decisione, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il ricorso di una società che si era vista respingere la richiesta di un finanziamento da altra società che deduceva di non aver mai ricevuto la richiesta dei chiarimenti che invece la richiedente dichiarava di aver inviato per fax. Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge che "ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82, recante il 'Codice dell’amministrazione digitale', 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale' (l'ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell’art. 43, comma 6, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")" e che "posto […] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue che […] un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova". Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio.
(Data: 12/06/2008 1.50.00 - Autore: Cristina Matricardi)
Linea dura della Cassazione per i gestori dei locali notturni che fanno sentire la musica all'esterno dei locali durante le ore notturne. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 25716/2008) ha infatti precisato che "il reato contestato è quello di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo". "Nel caso di specie – prosegue la Corte -, utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione". Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di condanna a carico del gestore di un pub per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all'esterno del locale.
(Data: 13/09/2008 1.00.00 - Autore: Cristina Matricardi da www.studiocataldi.it )
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da www.studiocataldi.it In assenza di una specifica disposizione di legge, si deve ritenere che i clienti di un albergo non abbiano alcun obbligo di affidare in custodia all'albergatore eventuali oggetti di valore. L'affido in custodia è solo una facoltà di cui i clienti potrebbero non avvalersi con il solo rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, a meno che non provino la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. Il risarcimento in sostanza sarà solo parziale e limitato ad una somma che nel massimo potrà essere pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera. La Corte (Sentenza n. 28812/2008) esaminando il caso di una famiglia a cui erano stati sottratti oggetti di valore portati in albergo senza che fossero affidati alla custodia dell'albergatore, ha ricordato che l'art. 1785 bis c.c., introdotto dalla L. 10 giugno 1978, n. 316, ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, "fermo restante la distinzione tra cose 'portate' in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione. E poichè nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale non censurabile in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno affermato la assenza di qualsiasi colpa dei [clienti], la conclusiva applicazione dell'art. 1783 c.c., risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza dei relativi presupposti". In ordine alla determinazione della misura del risarcimento la Corte osserva che "la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del Giudice, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783 c.c., u.c.." Tale norma limita appunto la responsabilità dell'albergatore che sarà tenuto a risarcire il danno per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo entro il limite massimo pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera. Diverso il caso delle cose "consegnate in custodia" o quelle per le quali la custodia sia stata rifiutata. In tali ipotesi ricorda la Corte, si dovrà fare riferimento all'art. 1784 c.c. che contempla una responsabilità illimitata. Nel caso di specie , conclude Piazza Cavour, si deve escludere anche l'applicabilità dell'art. 1785 bis c.c., che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
(Data: 02/01/2009 10.39.00 - Autore: Roberto Cataldi)
17 febbraio 2009 - da ilgazzettino.it MANIAGO (17 febbraio) - Sono stati notificati oggi tre avvisi di garanzia per l'ipotesi di reato di omicidio colposo ad altrettanti componenti dello staff della piscina di Maniago dove sabato scorso un bambino di sei anni è entrato in coma in seguito ad un arresto cardiaco. Ieri il piccolo è deceduto. Da quanto si è appreso, i provvedimenti riguardano il direttore della struttura, l'istruttore del corso di nuoto frequentato dal bimbo e il bagnino presente a bordo vasca. La scorsa notte un'equipe medica dell'ospedale di Udine ha provveduto ad espiantare gli organi del piccolo, che i genitori avevano acconsentito a donare.
Per domattina è prevista l'autopsia, che il sostituto procuratore, Piera De Stefani, ha disposto per accertare se la morte sia sopraggiunta per un malore o per annegamento.
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