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Le novità sugli appalti nel DL Sviluppo | Appalti
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Le novità sugli appalti nel DL Sviluppo

La principale novità consiste nel fatto che la procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, non sarà più limitata ai lavori di importo inferiore al milione di euro.

 
Nei contratti sotto soglia con procedura negoziata, per tutelare la concorrenza l’invito dovrà essere rivolto almeno a dieci persone per lavori di importo superiore a 500 mila euro e ad almeno a 5 operatori per lavori di importo inferiore.
 
Per gli appalti di soli lavori, di importo inferiore a 1,5 milioni di euro, l’invito deve essere rivolto a 20 concorrenti, evitando così la pubblicazione del bando. 

L’esclusione dalle gare d’appalto per chi ha subito condanne definitive viene limitata a un anno. Allo stesso tempo, l’iscrizione nel casellario informatico avviene solo per dolo o colpa grave definitivamente accertata. Per accertare i requisiti di ammissione, quindi, non si considereranno più le irregolarità commesse nell’ultimo triennio, ma nell'ultimo anno di attività.
 
Nei lavori di pubblica utilità, il decreto di esproprio può essere emanato entro 7 anni dalla data in cui diventa efficace la delibera del Cipe.
 
Le varianti non devono implicare un aumento dei costi rispetto al progetto preliminare. Regioni e Comuni, inoltre, hanno a disposizione 60 giorni e non più 90 per esprimersi sul progetto di monitoraggio ambientale.  
Analogamente, le riserve non possono superare il 20% dell’importo del contratto e non possono essere poste su aspetti progettuali già verificati.
 
In ambito di Conferenza di servizi, il procedimento deve essere chiuso entro 60 giorni dal momento in cui a tutti gli invitati viene consegnato il progetto definitivo. Il Codice Appalti, invece, ha finora previsto un termine di 90 giorni.
 
Le limitazioni di tempi e costi colpiscono anche gli accordi bonari. La retribuzione della Commissione potrà ammontare al massimo a 65 mila euro, da rivalutare ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al tempo stesso viene fissato a 30 giorni il limite entro cui il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione

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