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Gara d'appalto, il requisito di capacità tecnica può essere più basso rispetto al servizio posto a gara | Appalti
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Gara d'appalto, il requisito di capacità tecnica può essere più basso rispetto al servizio posto a gara

Respinto dal Consiglio di Stato il ricorso contro un Comune accusato di richiedere limiti troppo bassi.

 

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 343 del 26.01.2012, ha respinto il ricorso proposto da una società avverso la sentenza n. 255/2011 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sez I, con la quale veniva respinta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per servizi socio sanitari attraverso procedura ristretta.

Oltre ad una serie di eccezioni, veniva sollevata dalla ricorrente quella secondo la quale il Comune avrebbe chiesto nel bando requisiti di capacità tecnica inadeguati per l'appalto.

In particolare, l’appellante afferma che il requisito di ammissione individuato dalla stazione appaltante è illogico e sproporzionato per difetto ( si richiede per l’affidamento di durata quinquennale, prorogabile per altri quattro anni, l’avere svolto per un anno, nel triennio precedente, solo servizi analoghi e frazionabili, per un importo pari alla metà della base d’asta).

Il TAR (in una precedente sentenza, n.d.r.) ha respinto la censura osservando che il requisito non è irragionevolmente basso, anzi garantirebbe la massima partecipazione.

Il C.d.S. confermerà poi la stessa sentenza del TAR, aggiungendo: L’appellante critica la sentenza che svolgerebbe argomenti errati.

Invero, la scelta dei requisiti tecnici che le imprese devono possedere è discrezionale, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2009 , n. 2113)

Nella specie, non appare censurabile la scelta di richiedere lo svolgimento di un servizio analogo per un tempo abbastanza limitato, rispondendo all’esigenza di consentire la massima concorrenzialità e favorire una estesa partecipazione alla gara, tenuto conto della peculiarità del servizio in un settore dove l’offerta è obiettivamente scarsa.

 


L’appellante afferma che il requisito di ammissione individuato dalla stazione appaltante è illogico e sproporzionato per difetto ( si richiede per l’affidamento di durata quinquennale, prorogabile per altri quattro anni, l’avere svolto per un anno, nel triennio precedente, solo servizi analoghi e frazionabili, per un importo pari alla metà della base d’asta).

Il TAR ha respinto la censura osservando che il requisito non è irragionevolmente basso, anzi garantirebbe la massima partecipazione; inoltre, l’appellante avrebbe dovuto contestare la mancanza in capo alla Seriana 2000 di diverso e più rigoroso requisito, che però non viene indicato.

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